Dati relativi alle procedure selettive - Comune di Castelbolognese

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Dati relativi alle procedure selettive

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 Dal 1° gennaio 2018 tutte le Funzioni e tutto il personale sono stati conferiti all'Unione della Romagna Faentina

 

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Riferimenti normativi: art. 23 c. 1 e 2 Dlgs 33/2013 e art. 1 c. 16 lett. d) L. 190/2012

Art. 23

 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei mesi,  in  distinte   partizioni   della   sezione   «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi  di indirizzo politico e dai dirigenti, con  particolare  riferimento  ai provvedimenti finali dei procedimenti di:   a) autorizzazione o concessione;   b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,  forniture  e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione  prescelta ai sensi del  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;   c) concorsi e prove selettive  per  l'assunzione  del  personale  e progressioni  di  carriera  di  cui  all'articolo  24   del   decreto legislativo n. 150 del 2009;   d) accordi stipulati dall'amministrazione con  soggetti  privati  o con altre amministrazioni pubbliche.   2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui  al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la  eventuale  spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La  pubblicazione  avviene  nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente  in  sede  di formazione del documento che contiene l'atto.

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Art. 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  corruzione  e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione

16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo  53  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  da  ultimo  modificato  dal comma  42  del  presente  articolo,  nell'articolo  54   del   codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  le  pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui  al  comma  15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:    

 a) autorizzazione o concessione;    

 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione  prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;    

 c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche'  attribuzione  di  vantaggi  economici  di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;    

 d) concorsi e prove selettive per l'assunzione  del  personale  e progressioni di carriera di cui all'articolo 24  del  citato  decreto legislativo n.150 del 2009.