Servizi erogati
Riferimenti Normativi: Art. 32 Dlgs 33/2013
Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati; (lettera così modificata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016)
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016)
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A partire dal 1° gennaio 2017 tutti i servizi e tutto il personale sono stati CONFERITI ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA.
Per i contenuti di questa sezione si invita l'utenza a fare riferimento anche al sito dell'Unione .
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Carta dei servizi e standard di qualità
Riferimenti normativi: D.Lgs 33/2013 - art. 32
Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
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I servizi on line dell'Unione e dei Comuni della Romagna Faentina e le statistiche di utilizzo (sul sito dell'Unione)