Enti non commerciali - Comune di Castelbolognese

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Enti non commerciali

Dichiarazione IMU TASI Enti non commerciali

Gli enti non commerciali che intendono fruire dell'esenzione Imu e Tasi devono presentare la dichiarazione al comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili da loro posseduti. La dichiarazione IMU TASI ENC (Enti non commerciali) consente agli enti non profit di denunciare gli immobili posseduti, che hanno le caratteristiche per fruire, in tutto o in parte, dell'esenzione Imu e Tasi. Entrambi i tributi sono soggetti alla stessa disciplina di legge che detta requisiti e condizioni per ottenere l'agevolazione.

La dichiarazione IMU e TASI riguarda gli immobili per i quali è prevista l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 504 del 1992, vale a dire gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, che non hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e residenti nel territorio dello Stato. In tale ambito, quindi, devono essere ricompresi:

• gli enti pubblici, vale a dire gli organi e le amministrazioni dello Stato; gli enti territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio); le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie; gli enti pubblici non economici; gli istituti previdenziali e assistenziali; le Università ed enti di ricerca; le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB);

• gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266); le organizzazioni non governative (legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 5); le associazioni dì promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383); le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289); le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D. Lgs. 23 aprile 1998, n. 134); le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, dal D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207); gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).

Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU TASI ENC(Enti non commerciali) relativa agli anni 2012 e 2013, fissata inizialmente per il 30/09/2014, è stato prorogato al 30 novembre 2014 e pertanto, essendo il 30 novembre di domenica, la scadenza è stabilita per il 1° dicembre 2014.

Dall'anno d'imposta 2014, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione d'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Il modello di dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni, è stato approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014. La presentazione della dichiarazione deve avvenire esclusivamente in via telematica secondo le specifiche tecniche contenute nel Decreto Ministeriale. La dichiarazione riguarda gli immobili per i quali è prevista l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, oltre a quelle di ricerca scientifica a partire dal 2014). La dichiarazione tratta anche i casi di imponibilità parziale degli immobili in questione, secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 1/2012, art.91-bis. Infatti l’articolo 91 bis del D.L. n. 1/2012 dispone che qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l'attività non commerciale, sempre che sia identificabile. La parte dell'immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in Catasto e la rendita produce effetti a partire dal 1° gennaio 2013. Nel caso in cui non sia possibile accatastarla autonomamente, l'agevolazione spetta in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile che deve risultare da apposita dichiarazione. Quindi nei casi in cui l’immobile non possa essere frazionato, perché non è possibile individuare una parte che abbia autonomia funzionale e reddituale, è demandato al contribuente il compito di fissarne le proporzioni e certificare quale sia quella destinata ad attività non commerciali. Per l'esenzione parziale contano la superficie e il numero dei soggetti che utilizzano le unità immobiliari per attività miste, commerciali e non commerciali. Se l'uso avviene per una parte dell'anno, il tributo si calcola facendo riferimento ai giorni durante i quali l'immobile è adibito a attività commerciali (art. 5 Decreto ministeriale del 19/11/2012 n. 200 in vigore dall’8/12/2012).

Il versamento è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 ovvero con il modello F24,  in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (entro 16 giugno ed entro 16 dicembre dell’anno di riferimento),e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

 

Normativa di riferimento:

- Decreto Legislativo n. 504/1992 art.7 comma 1, lett. i)

- Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012, art. 91-bis

- Decreto ministeriale n. 200 del 19/11/2012

- Legge n. 147/2013 (legge Stabilità per il 2014 -art.1, comma 684)

- Decreto ministeriale 26/06/2014 (approvazione modello dichiaraz)

- Decreto ministeriale 23/09/2014 (proroga termine presentaz.dichiaraz. anni 2012 e 2013)