IMU 2015 - Comune di Castelbolognese

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IMU 2015

Si informa che nell’anno 2015 le aliquote/detrazioni IMU non sono state modificate.

Pertanto,si intendono prorogate le aliquote/detrazioni deliberate nell’anno 2014 (L. n.296/2006, art. 1, co. 169).

 Acconto IMU 2015

GUIDA ACCONTO IMU 2015 (375kB - PDF)

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COMUNICATO del 12 Nov. 2015: IMU e TASI  - SCADENZA 2^ rata (saldo): 16 Dicembre 2015.

Si informa che con riferimento alle imposte IMU e TASI dovute per l’anno 2015 sono applicabili le medesime aliquote/detrazioni deliberate nell’anno 2014, in quanto NON modificate. Le  informazioni  riguardanti l’individuazione dei soggetti passivi, le fattispecie imponibili, le   modalità di versamento ecc., contenute nella GUIDA all’acconto 2015, già pubblicata sul sito istituzionale, sono valide anche per il calcolo del SALDO. 

Delibere e Regolamenti sono consultabili nella rispettiva sezione dedicata al tributo di riferimento.

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------->  IMU 2015 - PRINCIPALI NOVITA'  <----------

Abitazione Principale

Anche per il 2015 l'imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (e relative pertinenze) per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e detrazioni deliberate dal Comune (art. 1, comma 707, della Legge 147/2013 che ha modificato l'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011).  

L'IMU non è dovuta altresì per le seguenti categorie di abitazione principale:

  • unità immobiliare posseduta a titoli di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
  • ex-casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano,  posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D. Lgs n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Italiani Residenti all'Estero (AIRE)

L' articolo 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014 recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa", stabilisce che:

  • a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
  • se sussistono le suddette condizioni, su tale unità immobiliare non è dovuta l'IMU mentre la TARI e la TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
Terreni agricoli montani

Nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 - Serie generale" è stata pubblicata la Legge 24 marzo 2015, n. 34 di conversione con modificazioni, del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU per i terreni agricoli.

Art. 1- Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani

  1.  A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
     a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
     a-bis) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
     b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

1 – bis A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 

  1. L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

Pertanto, a seguito dell’introduzione della nuova disciplina, si precisa che:

Essendo il Comune di Castel Bolognese classificato dall’ISTAT come Comune Non Montano (NM),a partire dall’anno 2014 TUTTI i terreni ubicati nel territorio comunale sono soggetti ad IMU. Inoltre, essendo altresì individuato nell’allegato 0A sopra citato come Comune  parzialmente delimitato (PD),  i coltivatori diretti e gli Imprenditori agricoli professionali che possiedono terreni  ricadenti in zone montane o di collina, individuate ai sensi della Circolare Ministero Finanze n.9/1993 (per intenderci, esenti dall’Imu fino al 2013) hanno diritto a detrarre € 200 dall’Imu dovuta a decorrere dall'anno 2015 e fino a concorrenza del suo ammontare. 

Nuova data per l’acconto IMU 2015 Terreni agricoli

 

Con la Legge n. 125 del 06/08/2015 di conversione del Decreto Legge n. 78/2015, il legislatore è nuovamente intervenuto sull’IMU dovuta dai possessori di terreni agricoli, così come definiti dall’art. 13 comma 5 del D.L. n. 201/2011, fissando al 30 OTTOBRE 2015 la nuova data per l’acconto IMU 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi. 

 Aliquote 2015 Le aliquote 2015 sono le medesime approvate per l’anno 2014 con  Delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 28/04/2014.

 Puntuali informazioni in ordine agli adempimenti annuali, con indicazione delle aliquote fissate dal Comune di Castel Bolognese, sono diramate mediante "pubblico avviso" (manifesti, comunicati stampa, ecc..) in occasione delle relative scadenze.

Dove rivolgersi:  Servizio Entrate – Tributi - P.zza Bernardi, 1 - 48014 C.Bolognese (Ra)

                                                                                                                                                                                                                           Aggiornamento del  28/08/2015 e 12/11/2015