anno 2015
Ravvedimento Operoso
(a seguito modifiche apportate dall'art. 1, comma 637 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità per il 2015)
Nel caso in cui accada di dimenticarsi di versare l'IMU entro i termini previsti dalla legge, il contribuente può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi legali, attraverso lo strumento del "Ravvedimento Operoso", a patto tuttavia che l’Ufficio comunale non abbia già constatato la violazione o iniziato accessi, ispezioni e verifiche.
Modalità operative
Il contribuente dovrà effettuare il versamento tramite il modello F24, barrando la casella “Ravvedimento”, compilando il campo relativo all’anno di riferimento ed utilizzando i codici tributo dell’imposta (IMU, TASI, TARI).
Dovrà inoltre comunicare al Comune di essersi avvalso dell’istituto del Ravvedimento Operoso (art.13 DLgs 471/97 e ss.mm ed ii) compilando l’apposito modello “Comunicazione per ravvedimento”, sottoriportato.
L’entità della sanzione varia in relazione alla tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione, mentre gli interessi vanno calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e con riferimento a ciascun periodo d’imposta.
Riportiamo di seguito le tipologie più frequenti di violazioni, per le quali è possibile utilizzare il ravvedimento operoso.
Omesso/parziale versamento del tributo
-----> Se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint). Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,2% x 4 = 0,8%; se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,2% x 14 = 2,8%. Gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dell'1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e dello 0,5% a partire dal 01/01/2015.
-----> Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%) (ravvedimento breve), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dell'1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e dello 0,5% annuo a partire dal 01/01/2015.
-----> Se il versamento viene effettuato oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine la sanzione è pari al 3,33% (1/9 del 30%) (ravvedimento medio), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 1% annuo dal 01/01/2014al 31/12/2014 e dello 0,5% annuo a partire dal 01/01/2015.
-----> Se il versamento viene effettuato oltre i termini sopra indicati la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%)(ravvedimento lungo), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dell'1% annuo dal 01/01/2014al 31/12/2014 e dello 0,5% annuo a partire dal 01/01/2015. Oltre i termini sopra indicati rispetto alla data in cui doveva essere effettuato il versamento, è possibile applicare il ravvedimento se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 30 giugno dell'anno successivo all'omesso o insufficiente versamento in presenza di dichiarazione corretta o non ancora presentata
Omessa/infedele dichiarazione
In caso di omessa dichiarazione ed omesso versamento si applica la sanzione del 10% (1/10 del 100%) con un minimo di 5,00 euro, gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dell'1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e dello 0,5% annuo a partire dal 01/01/2015. Occorre presentare la dichiarazione per la regolarizzazione e provvedere al versamento; il tutto entro il termine di 90 giorni da quello previsto per la presentazione della dichiarazione.
In caso di dichiarazione infedele con parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione del 6,25% (1/8 del 50%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dell'1% annuo dal 01/01/2014al 31/12/2014 e dello 0,5% annuo a partire dal 01/01/2015. Occorre presentare la dichiarazione per la regolarizzazione e provvedere al versamento il tutto entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo.
Riferimenti normativi:
- Articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 (come modificato dal D.L. n° 185 del 29/11/2008, pubblicato sulla G.U. n° 280 del 29/11/2008 e dall’art.1, coma 637, Legge n.190 del 23/12/2014)
- Circolare delle Finanze n° 184/E del 13/07/98.
- articolo 1, comma 20, lettera a) Legge n° 220/2010
- articolo 23, comma 31, Legge n° 111/2011)
- D.M. 11.12.2014 tasso legale al 0,5% applicabile dal 01/01/2015
- Art.1, coma 637, Legge n.190 del 23/12/2014 (Legge Stab per 2015)
Aggiornamento: 02/02/2015
COMUNICAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO (243kB - PDF)
PER IL CALCOLO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO ANNO 2014 ENTRO IL 30/6/2015