anno 2016-2017
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Con il DLgs 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo con decorrenza 01/01/2017, anticipato al 01/01/2016 dalla Legge di Stabilità 2016 al comma 133.
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Chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'IMU, TASI o TARI entro le scadenze stabilite, può ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso.
Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 .
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Modalità operative
Il contribuente dovrà effettuare il versamento tramite il modello F24, barrando la casella “Ravvedimento”, compilando il campo relativo all’anno di riferimento ed utilizzando i codici tributo dell’imposta (IMU, TASI, TARI).
Dovrà inoltre comunicare al Comune di essersi avvalso dell’istituto del Ravvedimento Operoso (art.13 DLgs 471/97 e ss.mm ed ii) compilando l’apposito modello “Comunicazione per ravvedimento”.
L’entità della sanzione varia in relazione alla tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione, mentre gli interessi vanno calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e con riferimento a ciascun periodo d’imposta.
Tipologie di ravvedimento:
Ci sono quattro tipologie di ravvedimento (il "Ravvedimento Medio" è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015) di cui le prime tre modificate nell'entità della sanzione dal DLgs 158/2015:
- Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovutaentro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
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Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione (*), la data di riferimento è quella della scadenza del versamento.
Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
(*) La Dichiarazione è presentata in caso di variazioni ed ha effetti anche per gli anni successivi.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno sommati all'imposta e versati con lo stesso codice tributo.
Tassi di interesse applicabili per il Ravvedimento operoso sono quelli legali come da tabella allegata in premessa
Riferimenti normativi:
- Articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 (come modificato dal D.L. n° 185 del 29/11/2008, pubblicato sulla G.U. n° 280 del 29/11/2008 e dall’art.1, coma 637, Legge n.190 del 23/12/2014)
- Circolare delle Finanze n° 184/E del 13/07/98.
- articolo 1, comma 20, lettera a) Legge n° 220/2010
- articolo 23, comma 31, Legge n° 111/2011)
- D.M. 11.12.2014 tasso legale al 0,5% applicabile dal 01/01/2015
- Art.1, comma 637, Legge n.190 del 23/12/2014 (Legge Stab per 2015)
- Art.1, comma 133, Legge n.208/2015 (Legge Stab per 2016)
- D.Lgs. n. 158 del 24/09/2015 in vigore dal 01/01/2016
PER IL CALCOLO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO è possibile utilizzare il seguente link: http://www.amministrazionicomunali.it/imu/ravvedimento_operoso.php
Aggiornamento 19.12.17