Coronavirus aggiornamenti: DPCM del 3 novembre 2020 - Comune di Castelbolognese

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Coronavirus aggiornamenti: DPCM del 3 novembre 2020

 

Coronavirus aggiornamenti:

SINTESI DEL NUOVO DPCM in vigore dal 5 novembre 2020 al 3 dicembre 2020

 

N.B.: I DIVIETI VALIDI NELLE ZONE ROSSE E ARANCIONI VALGONO PER 15 GIORNI (salvo rinnovi)

  • TUTTA ITALIA: divieti e prescrizioni valevoli su tutto il territorio a cui si sommano o sostituiscono quelli previsti dalle zone rosse e arancioni
  • ZONE ROSSE: ancora da definire con decreto
  • ZONE ARANCIONI: ancora da definire con decreto

NORME GENERALI

  • Obbligo di indossare la mascherina all’aperto e al chiuso
  • Mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro

 

-> DIVIETI SPOSTAMENTI (salvo autocertificazione per lavoro, salute o necessità)

SOLO PER LE ZONE ROSSE

  • Vietato entrare ed uscire dal territorio posto in zona rossa
  • Obbligo di rimanere in CASA, vietato OGNI SPOSTAMENTO, con ogni mezzo pubblico o privato, anche all’interno del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione.

SOLO PER LE ZONE ARANCIONI

  • Vietato entrare ed uscire dal territorio posto in zona arancione
  • Vietato uscire dal proprio comune di residenza, domicilio o abitazione con ogni mezzo pubblico o privato

PER TUTTA ITALIA

  • Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, salute e necessità
  • Sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
  • Ridotta al 50% capienza mezzi pubblici (esclusi scuolabus)

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COMMERCIO

SOLO PER LE ZONE ROSSE

  • CHIUSI sempre tutti i negozi (di vicinato, media e grande distribuzione e quelli posti nei centri commerciali) salvo generi alimentari e beni di prima necessità.
  • APERTI farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi, lavanderia, pompe funebri, parrucchieri e barbieri.

PER TUTTA ITALIA

  • Sabato e domenica (festivi e prefestivi) chiuse medie e grandi strutture di vendita, chiusi negozi all’interno dei centri commerciali. APERTI SOLO PUNTI VENDITA GENERI ALIMENTARI, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, tabacchi ed edicole.
  • Obbligo di esporre all’esterno degli esercizi commerciali cartello con numero massimo di persone consentite all’interno.
  • Stop a fiere e sagre

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BAR, PUB E RISTORANTI

SOLO PER LE ZONE ROSSE E ARANCIONI

  • Sospensione totale attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e tutti i servizi di ristorazione. Consentita somministrazione da asporto fino alle ore 22.00

PER TUTTA ITALIA

  • Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie chiudono alle ore 18.00
  • il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, solo se non conviventi
  • Consentita sempre ristorazione con consegna a domicilio, e fino alle 22.00 da asporto
  • Divieto di consumare cibi e bevande in luoghi pubblici o aperti al pubblico dopo le ore 18.00
  • sempre aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande delle aree di servizio autostrade, negli ospedali e negli aeroporti

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SPORT

SOLO PER LE ZONE ROSSE

  • sono sospesi TUTTI gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva
  • consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione
  • consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale

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SCUOLA

SOLO PER LE ZONE ROSSE

  • Aperti nidi, micronidi, scuole materne, scuole elementari e il solo primo anno delle media, continuando didattica in presenza
  • Didattica 100% a distanza per tutte le altre scuole

PER TUTTA ITALIA

  • Per le scuole secondarie di secondo grado (superiori) 100% didattica digitale integrata (a distanza)
  • Scuole materne, elementari e medie aperte con didattica in presenza ma con obbligo di indossare la mascherina dai 6 anni in su
  • Stop a gite scolastiche

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ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE

  • Sospese attività dei parchi tematici e di divertimento (tipo Gardaland, Mirabilandia)
  • Chiuse sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • Sospesa attività in teatri, cinema e concerti
  • sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei
  • Sospesi convegni e congressi

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni

  • sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso
  • Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

 

DPCM  3 novembre 2020: le disposizioni si applicano dal 6 novembre al 3 dicembre 

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DPCM del 24 ottobre 2020

 

Sintesi dei principali provvedimenti del Governo contenuti nel nuovo DPCM (Decreto Presidente del Consiglio dei ministri) in vigore dal 26 ottobre al 24 novembre 2020.

 

UTILIZZO DELLA MASCHERINA E DISTANZIAMENTO

Obbligo di avere sempre con sé la mascherina, da indossare sempre nei luoghi al chiuso (diversi dall’abitazione privata) e nei luoghi all’aperto quando non sia possibile mantenere il distanziamento con persone non conviventi.
 Si raccomanda l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
É raccomandato, inoltre, “non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza”. Oltre all’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro è importante l’igiene costante e accurata delle mani.

RACCOMANDATO NON SPOSTARSI SE NON PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO, SALUTE, NECESSITA’
È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

PRIMO CICLO DELLA SCUOLA IN PRESENZA, DIDATTICA A DISTANZA DAL 75% ALLE SUPERIORI
 L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione - materna, elementari e medie - e per i servizi educativi per l’infanzia continuerà a svolgersi in presenza.
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 75 per cento delle attività, e dunque un 25% in presenza.

UNIVERSITA’
Le Università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongano, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.

BAR E RISTORANTI
 Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.
Resta invece consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e nelle strutture ricettive limitatamente ai propri clienti. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA PRODUTTIVE COMMERCIALI, AGRICOLE E INDUSTRIALI
Nel rispetto delle norme e dei protocolli in essere, sono consentite le attività inerenti i servizi alla persona. Restano garantiti i servizi assicurativi, finanziari, bancari nonché tutte le attività produttive industriali e commerciali e l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

INGRESSI CONTINGENTATI NEI LOCALI PUBBLICI
È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

STOP A PALESTRE E PISCINE
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza; l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

CINEMA E TEATRI
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

DISCOTECHE
Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

SALE GIOCHI
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò.

FIERE E CONGRESSI
Sono vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

PARCHI E GIARDINI PUBBLICI
L’accesso è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

STOP A PARCHI DIVERTIMENTI
Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza.

SOSPESE LE COMPETIZIONI SPORTIVE. RESTANO QUELLE AGONISTICHE
 Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti dal CONI e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
 Lo svolgimento degli sport di contatto è vietato salvo che per le competizioni professionistiche nonché dilettantistiche di livello nazionale e comunque nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
Sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico amatoriale.

ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO
L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

MUSEI
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato con modalità di fruizione contingentata o comunque tale da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di un metro.

 

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CORONAVIRUS: DPCM DEL 18 OTTOBRE 2020

 Ecco la sintesi del DPCM 18 ottobre 2020 recante nuove regole per il contenimento del contagio da SARS-CoV 2: regole che entrano in vigore dal 19 ottobre 2020 su tutto il territorio nazionale:

 

  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo; in assenza di consumo al tavolo l’orario di chiusura dovrà essere anticipato alle ore 18:00.
  • Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.
  • Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8:00 alle ore 21:00.
  • Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.
  • Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone, fermo il rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.
  • Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.
  • Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
  • L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.
  • Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00.
  • Le Università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative.
  • I sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

*************************************************************************************************************DPCM DPCM 13 OTTOBRE 2020

Dal 14 ottobre 2020 è entrato in vigore il il "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre" che ha aggiornato le misure di contenimento del covid-19 in vigore in tutto il Paese.

Le disposizioni rimarranno in vigore fino al 13 novembre 2020.

Di seguito le principali disposizioni:

→MASCHERINA AL CHIUSO E ALL'APERTO: obbligo diavere sempre con sé dispositivi di protezionedelle vie respiratorie, con obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi all'aperto dove non è garantita in modo continuativo la distanza di sicurezza con persone non conviventi. Non c'è l'obbligo durante il consumo di bevande e cibo, per i soggetti che stanno svolgendo attività fisica, per i bambini sotto i 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

→RISTORANTI E BAR: chiusura alle ore 24:00. Dalle ore 21:00 vietato consumare in piedi, si potrà continuare a servire i clienti solo al tavolo, con i clienti seduti.

→CERIMONIE: Per i pranzi e le cene legate a cerimonie religiose ( matrimoni e battesimi) ci sarà un limite di 30 invitanti.

→FESTE: vietate le feste private sia al chiuso che all'aperto. FORTEMENTE CONSIGLIATO di non ricevere a casa più di 6 persone (non conviventi)

→SALE DA BALLO E DISCOTECHE: rimangono CHIUSE.

→DIVIETO DI SVOLGERE SPORT DI CONTATTO A LIVELLO AMATORIALE: le palestre rimarranno aperte ed è consentito lo svolgimento di sport di contatto agonistico alle associazioni professionistiche e dilettantistiche riconosciute dal CONI.

→DIVIETO DI GITE SCOLASTICHE.

→CINEMA E CONCERTI/SPETTACOLI: limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1.000 all'aperto con il distanziamento di almeno un metro e assegnazione dei posti.

→STADI: è consentita la presenza del pubblica, con la possibilità di riempire solo il 15% della capienza massima e comunque non oltre i 200 spettatori al chiuso e 1.000 all'aperto con il distanziamento di un metro e misurazione della temperatura.

DPCM testo integrale:  

DPCM del 13 ottobre 2020 (1.695kB - PDF)

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Decreti precedenti:

  1. Decreto-legge 7 ottobre 2020

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

 In sintesi:

-> Lo stato di emergenza da COVID-19 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021.

->Vige l'obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per leattivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restandoesclusida detti obblighi:

1) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;

2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;

3) i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili conl'uso della mascherina, nonche' coloro che per interagire con ipredetti versino nella stessa incompatibilita'.

-> Testo integrale del DPCM

Decreto-legge 7 ottobre 2020 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020)

 
Coronavirus 13 10 2020 (90kB - PDF)