Prevenzione e controllo della legionellosi nel territorio comunale
SETTORE TERRITORIO - SERVIZIO SUAP
ORDINANZA SINDACALE n. 18/ 2019
OGGETTO: PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NEL TERRITORIO COMUNALE (DGR N. 828/2017 "LINEE GUIDA PER LA SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI")
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ORDINA
1. I gestori di strutture turistico-recettive, termali, ad uso collettivo, sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e di ogni altra struttura civile e industriale in cui sono presenti impianti potenzialmente a rischio, devono garantire nella gestione degli impianti l’attuazione delle misure di controllo previste al punto 5 ed al punto 7 della DGR n. 828 del 12/06/2017; in particolare i gestori delle strutture a funzionamento stagionale hanno l’obbligo di effettuare prima dell’apertura la disinfezione dell’impianto idrico-sanitario e le analisi dell’acqua per la ricerca di legionella;
2. I gestori delle strutture in cui sono presenti impianti potenzialmente a rischio sono tenuti ad aggiornare, conservare e mettere a disposizione degli organi di controllo il documento di analisi, valutazione e gestione del rischio legionella, la documentazione e la registrazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle operazioni di pulizia e disinfezione e di tutte le misure di gestione attuate, delle eventuali modifiche apportate all’impianto, nonché i rapporti di prova degli accertamenti analitici;
3. I proprietari e i gestori di apparecchiature per il raffreddamento dell’acqua riconducibili alla tipologia “torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi” installate nel territorio comunale, hanno l’obbligo di comunicare entro 90 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza, all’Unione della Romagna Faentina, al seguente indirizzo pec:
- pec@cert.romagnafaentina.it ed all'Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna, al seguente indirizzo pec:
- ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it la presenza di tali apparecchiature, utilizzando il modulo allegato, accompagnato dalla planimetria dell’insediamento in cui sia messa in evidenza la collocazione delle suddette apparecchiature.
La comunicazione dovrà essere effettuata anche nel caso di nuove installazioni, modifiche sostanziali o dismissione di tali apparecchiature entro 30 giorni dalla data nella quale si è verificato l’evento.
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Per il testo completo dell'ordinanza n. 18/2019 si rimanda all'ordinanza pubblicata di seguito.